Detenzione e Circolazione dei cani
Prot.10412
Ord. n.40
OGGETTO: OBBLIGHI PER PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI;
IL SINDACO
Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano;
Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;
Vista la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” ed in particolare l’art. 18, comma 1, i quale obbliga i conduttori di cani ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all’immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;
Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
Vista la D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 “linee guida per la regolamentazione uniforme dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto…..”
Vista la Legge 267/2000
Visto il D.Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
Visto l’art. 16 della legge nr° 3 del 16 Gennaio 2003;
In applicazione delle norme previste nell’Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006 “Tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di cani”; pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
ORDINA
Per i motivi in premessa richiamati che:
Art 1 CUSTODIA DEI CANI. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:
A) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
B) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferire a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
Art 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico “divieto di passeggio di cani”:
a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;
Art. 3 CONDOTTA DEI CANI
a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE;
b) L’obbligo dell’adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l’accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
c) L’obbligo dell’adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006;
d) E’ fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri.
Art. 4 SANZIONI
La violazione dell’art 1 lettera “A e B” comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €40,00 a € 500,00;
La violazione dell’art 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00;
La violazione dell’art 3 lettera “A - B - D ” comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00;
La violazione dell’art 3 lettera “C” comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €60,00 a € 500,00;
IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA;
Nel caso di violazione dell’art 3 chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d’inadempienza, l’organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l’applicazione dell’art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;
La presente ordinanza annulla e sostituisce la n° 31 del 24/08/2006, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;
Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all’art.2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all’anagrafe canina;
Le disposizione di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato;
Follina, 13 Novembre 2007
IL SINDACO
Marcello Tomasi