ࡱ> EO>?@ABCDRSTUVRTh%`&bjbjٕj%B B B V lll8mDZm,V 2nn"nnncp}p pRTTTTTT$hmdxB BtAp"cpBtBtxnnwhhhBt08nB nRhBtRhhfBp* B :nn p{([lrxz D0D::B NPp[qhqt_rpppxx ^pppBtBtBtBtV V V DclDV V V lV V V    COMUNE DI FOLLINA Provincia di Treviso Regolamento comunale per lapplicazione dellimposta sulla pubblicit, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio. (Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n. 566) APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29.12.1994 MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 06.03.1995 Ufficio tributi scheda n.5 data aggiornamento 10/05/2008 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento (Art. 3, D.Lgs. n. 507/1993) Il presente regolamento disciplina lapplicazione dellimposta comunale sulla pubblicit nonch leffettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del decreto legislativo 15.11.93, n. 507. Art. 2 Ambito di applicazione (Art. 1, D.Lgs. n. 507/1993) 1. La pubblicit esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune. Art. 3 Classificazione del Comune (Art. 2, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Ai fini della classificazione stabilita dallarticolo 2 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, in base alla popolazione residente al 31.12.1992 quale risulta dai dati pubblicati dallIstat che di n. 3.478 abitanti il Comune appartiene alla V classe. Art. 4 Maggiorazione stagionale di tariffa (Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993) In relazione a quanto disposto dallarticolo 3, comma 6 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, questo Comune non interessato da rilevanti flussi turistici e, pertanto, non si applica la maggiorazione ivi prevista. CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE Art. 5 Gestione del servizio (Art. 25, D.Lgs. n. 507/1993) Il servizio per l accertamento e la riscossione dell imposta comunale sulla pubblicit e del diritto sulle pubbliche affissioni di esclusiva competenza comunale e potr essere gestito, come previsto dallarticolo 25 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507: in forma diretta, anche associata; in concessione ad apposita azienda speciale; in concessione a ditta iscritta allalbo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalit Locale del Ministero delle Finanze, previsto dallarticolo 32 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determiner la forma di gestione. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sar approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi. Art. 6 Funzionario responsabile (Art. 11, D.Lgs. n. 507/1993) Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attivit organizzativa e gestionale relativa allimposta sulla pubblicit e al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono. Il nominativo del funzionario responsabile sar comunicato alla direzione centrale per la fiscalit locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario. Art. 7 Concessione del servizio (Art. 25 D.Lgs. n. 507/1993) Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Art. 8 Corrispettivo del servizio (Art. 26, D.Lgs. n. 507/1993) Appartenendo il Comune alla V classe, il servizio pu essere compensato: ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente; mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune. Nellipotesi a) va rapportato in misura unica allammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolt di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dellaggio per ciascun anno della concessione. In ogni caso lammontare delle riscossioni effettuate al netto dellaggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che limporto del versamento non pu essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa. Per un ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennit di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto del Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, laggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. Art. 9 - Durata della concessione (Art. 27, D.Lgs. n. 507/1993) La concessione del servizio di accertamento e riscossione dellimposta sulla pubblicit e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di 6 anni. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni si pu procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purch le condizioni contrattuali proposte siano pi favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni di rinnovo. Art. 10 Conferimento della concessione (Art. 28, D.Lgs. n. 507/1993) Il conferimento della concessione ai soggetti inscritti nellalbo di cui allarticolo 32 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 viene effettuato in conformit allarticolo 56 della legge 08.06.1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato doneri mediante licitazione privata ai sensi dellarticolo 89 del regio decreto 23.05.1924, n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 02.02.1973, n. 14, e dellarticolo 2/bis del decreto legislativo 26.04.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1989, n. 155. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nellalbo di cui al predetto articolo 32, che abbiano capacit tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dallarticolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 507/1993. Loggetto della licitazione costituito dalla misura percentuale dellaggio e, se richiesto, dallammontare del minimo garantito, ovvero dallimporto del canone fisso. Liscrizione nellalbo comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalit Locale del Ministero della Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 04.01.1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societ che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre societ partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullit della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dellarticolo 30, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione pu essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non pu essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilit di rinnovo. Nell ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, laggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione. Art. 11 Decadenza dalla concessione (Art. 30 D.Lgs. n. 507/1993) Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi: a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui allarticolo 31 del D.Lgs. 15.11 1993, n. 507; b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; c) per continuate irregolarit o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dellarticolo 28, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507; e) per linosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dellattivit di concessionario e di commercializzazione della pubblicit previsto dallarticolo 33, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507; f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilit previste dallarticolo 29, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. La decadenza richiesta dal Comune interessato o dufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalit Locale del Ministero delle Finanze, ed pronunciata previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il prefetto. 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede allacquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo verbale in contraddittorio con il concessionario stesso. Art. 12 Disciplina del servizio in concessione (Art. 31, D.Lgs. n. 507/1993) Nellespletamento del servizio, il concessionario pu agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilit previsti nellarticolo 29 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507; di ci dovr essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 04.01.1968, n.15, al Comune interessato con il deposito dellatto di conferimento della procura. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. E vietata lattribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario ed nulla la concessione del contratto a terzi. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonch degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dellanno precedente, ovvero al canone fisso convenuto. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune pu procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Art. 13 Presupposto dellimposta (Art. 5, D.Lgs. n. 507/1993) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile soggetta allimposta sulla pubblicit prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dellimposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nellesercizio di una attivit economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare limmagine del soggetto pubblicizzato. 3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque pu accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. 4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attivit commerciali o ai quali, comunque, chiunque pu accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una podest. Art. 14 Soggetto passivo (Art. 6, D.Lgs. n. 507/1993) Soggetto passivo dellimposta sulla pubblicit, tenuto al pagamento in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E solidalmente obbligato al pagamento dellimposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit. Art. 15 Modalit di applicazione dell imposta (Art. 7, D.Lgs. n. 507/1993) Limposta sulla pubblicit si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali limposta calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicit. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche limposta calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui pu essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonch i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Qualora la pubblicit di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta maggiorata del 100 per cento. Art. 16 Pagamento dell imposta (Art. 9, D.Lgs. n. 507/1993) Limposta dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento dellimposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore. Lattestazione dellavvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello di versamento in conto corrente postale deve essere quello approvato con apposito Decreto interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni Per la pubblicit relativa a periodi inferiori allanno solare, limposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicit annuale limposta pu essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni. La riscossione coattiva dellimposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui lavviso di accertamento o di rettifica stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dellanno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica larticolo 2752, comma 4, del codice civile. Art. 17  Rimborsi (Art. 9, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente pu chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. Art. 18  Pubblicit eseguita su fabbricati ed aree di propriet comunale (Art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993) l. Qualora la pubblicit sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonch il pagamento di canoni di locazione o di concessione. 2. L'autorizzazione per la pubblicit di cui al comma 1 sar rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale. Art. 19  Obbligo della dichiarazione (Art. 9, D.Lgs. n. 507/1993) l. Prima di iniziare la pubblicit l'interessato tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicit, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicit effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicit annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purch non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicit si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da legge e regolamenti, ivi compreso il presente. Art. 20  Casi di omessa dichiarazione (Art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993) l. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal decreto legislativo 15.11.1993, n. 507: all'articolo 12  effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.; allarticolo 13  effettuata con autoveicoli;  all'articolo 14, commi 1, 2 e 3  effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilit del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; la pubblicit si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui stata accertata. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal decreto legislativo n. 507/1993:  all'articolo 14, comma 4  realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti; all'articolo 15: a) comma l  effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze; b) comma 2  effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale; c) comma 3  effettuate con palloni frenanti e simili; d) comma 4  effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; e) comma 5  effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; la pubblicit si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui stato effettuato l'accertamento. Art. 21  Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10, D.Lgs. n. 507/1993) I. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonch il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile. Art. 22  Tariffe (Art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993) l. Per ogni forma di pubblicit dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicit e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. Art. 23  Pubblicit ordinaria (Art. 12, D.Lgs. n. 507/1993) l. Per la pubblicit effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicit effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalit previste dal comma 1. 4. Per la pubblicit di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione del 100 per cento. Art. 24  Pubblicit effettuata con veicoli (Art. 13, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Per la pubblicit visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, dovuta l'imposta sulla pubblicit in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalit previste dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507; per la pubblicit effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta dovuta nella misura della met a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicit effettuata per conto proprio su veicoli di propriet dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purch sia apposta non pi di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Art. 25  Pubblicit effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (Art. 14, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Per la pubblicit effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilit del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. 2. Per la pubblicit di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicit prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla met delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicit realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. 5. Qualora la pubblicit di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla met di quella ivi prevista. Art. 26  Pubblicit varia (Art. 15, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Per la pubblicit effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1, decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. Per la pubblicit effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicit viene eseguita. 3. Per la pubblicit eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla met d quella prevista dal comma 2. 4. Per la pubblicit effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantit di materiale distribuito. 5. Per la pubblicit effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicit e per ciascun giorno o frazione. Art. 27  Riduzioni dellimposta (Art. 16, D.Lgs. n. 507/1993) l. La tariffa dell'imposta ridotta alla met: per la pubblicit effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per la pubblicit relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali; per la pubblicit relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 28  Esenzione dall'imposta (Art. 17, D.Lgs. n. 507/1993) l. Sono esenti dall'imposta: la pubblicit realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si rifrisca all'attivit negli stessi esercitata, nonch i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purch siano attinenti all'attivit in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivit svolta, nonch quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica, utilit, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; la pubblicit comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; la pubblicit, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; la pubblicit esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivit esercitata dall'impresa di trasporto, nonch le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalit di effettuazione del servizio; la pubblicit esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507; la pubblicit comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Art. 29  Limitazioni e divieti in materia di pubblicit (Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993) l. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, vietata ogni forma di pubblicit. 2. Per la pubblicit sulle strade o in vista di esse trovano applicazione: a) l'articolo 23 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30.04.1992, n. 285; b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 3. Per la pubblicit sui veicoli trovano applicazione: a) l'articolo 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; b) l'art.57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 16.12.92, n. 495; Art. 30  Limitazioni sulla pubblicit fonica (Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993) La pubblicit eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette). E parimenti vietata la pubblicit con mezzi acustici, in prossimit di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimit di scuole e di edifici di culto. Art. 31  Limiti alla pubblicit mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni (Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993) l. La pubblicit mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti: a) vietato il lancio su vie o piazze pubbliche; b) consentita la distribuzione nei pubblici esercizi; c) consentita mediante consegna diretta alle persone. 2. La pubblicit effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale. CAPO IV  DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO Art. 32  Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni (Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993) 1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", cos come disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. Il servizio delle pubbliche affissioni inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ci destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalit istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivit economiche. Art. 33  Soggetto passivo del diritto (Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993) l. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso richiesto. Art. 34  Misura del diritto (Art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs. n. 507/1993) l. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 maggiorato del 50 per cento. 3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da pi di dodici fogli maggiorato del 100 per cento. Art. 35  Pagamento del diritto  Recupero somme (Art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993) l. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario cos come previsto dall'articolo 16 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicit. 2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione. 3. Le esposizioni previste per l'imposta sulla pubblicit si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni. Art. 36  Riduzioni del diritto (Art. 20, D.Lgs. n. 507/1993) 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni ridotta alla met: i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nel casi per i quali prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 37; per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi ad attivit politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; per gli annunci mortuari. Art. 37  Esenzione del diritto (Art. 21, D.Lgs. n. 507/1993) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: i manifesti riguardanti le attivit istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; i manifesti delle autorit militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; i manifesti delle autorit di polizia in materia di pubblica sicurezza; i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Art. 38  Modalit per le pubbliche affissioni (Art. 22, D.Lgs. n. 507/1993) l. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico. 2. La durata dellaffissione decorre dal giorno in cui stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente pu annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 6. Il committente ha facolt di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la met del diritto dovuto. 7. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione pu, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni. 10. Nessuna affissione pu avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. 11. Il materiale abusivamente l'affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potr essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilit, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione stata fatta. Art. 39  Consegna del materiale da affiggere (Art. 22, D.Lgs. n. 507/1993) l. Il materiale da affiggere dovr essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo. 2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali sanzioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia. Art. 40  Annullamento della commissione (Art. 22, D.Lgs. n. 507/1993) l. In caso di annullamento dell'affissione, affinch si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, necessario il rispetto dei seguenti termini: a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 38 la richiesta di annullamento dovr pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione; b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 39 dovr pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione. 2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sar tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono. CAPO V DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI Art. 41  Disposizioni generali (Art, 3, D.Lgs. n. 507/1993) (Art. 23 e 26 del Codice della Strada) l. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato con D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, nonch del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R 16.12.1992, n. 495. 2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'articolo 23, commi 4 e 6, del codice della strada si avvale della facolt di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'articolo 26, comma 3, del citato codice della strada. 3. L'iter autorizzativo terr conto della posizione ove prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare: a) mezzi collocati fuori dal centro abitato Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione. b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali Per i mezzi collocati nel centro urbano  cos come definito dall'articolo 3 del codice della strada  e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana. Art. 42  Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari 1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari necessario presentare apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere: l'indicazione delle generalit, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente; l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti; la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda. 3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovr essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovr essere attestata la disponibilit di questi. 4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07.08.1990, n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Art. 43  Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni (Art. 3, D.Lgs. n. 507/1993) l. I criteri ai quali si far riferimento per la stesura di un piano generale  che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessit  sono i seguenti: a) gli impianti e la scelta delle localit dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso; il piano dovr tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico; il piano dovr considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socioculturale e commerciale; d) la stesura del piano dovr, altres, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle nonne del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonch del regolamento di polizia municipale e traffico. Art. 44  Tipologia degli impianti (Art. 3, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti  riconosciuti conformi per quantit e qualit alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo  in caso di necessit di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie: stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di 2 o 4 fogli formato cm. 70 x 100; tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70 X 100; posters (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3. 2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia. Art. 45  Superficie degli impianti per le affissioni (Art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993) 1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.12 per ogni mille abitanti o frazione, comunque non inferiore a mq. dodici ogni mille abitanti. 2. La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determiner la superficie e la localizzazione di ciascun impianto. Art. 46  Ripartizione della superficie e degli impianti (Art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993) 1. In conformit a quanto dispone il terzo comma dellart. 18 del D.Lgs. 15/11/93 n.507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.1992 (penultimo anno precedente a quello in corso) era costituita da n. 3.412 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni stabilita in 51 mq. complessivi. 2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, ripartita come appresso: mq. 9, pari al 18% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale; mq. 33, pari al 64% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal Comune o dal Concessionario del servizio; mq. 9, pari al 18% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio. 3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune proceder secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico. 4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicit e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentir preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti. CAPO VI  GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI Art. 47  Gestione contabile delle somme riscosse (Art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. 2. Il Capo dell'Unit Organizzativa Organica (o dell'unit operativa) di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma. Art. 48  Contenzioso 1. Contro gli atti di accertamento ammesso ricorso: alla Direzione Regionale delle Entrate, sezione staccata della Provincia di Treviso, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale; alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30.12.1991, n. 413"; Art. 49  Sanzioni tributarie ed interessi (Art. 23, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, un soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa. 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento stato omesso o ritardato. 3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla met se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicit e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Art. 50  Sanzioni amministrative (Art. 24, D.Lgs. n. 507/1993) l. Il Comune tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicit. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nel successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonch di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altres la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, pu effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicit abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguir successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalit previste dall'articolo 16. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonch dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonch alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 43 del presente regolamento. CAPO VII  NORME FINALI Art. 51  Rinvio ad altre disposizioni l. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel decreto legislativo 15.11.1993 , n. 507, nonch alle speciali norme legislative vigenti in materia. Art. 52  Pubblicit del regolamento e delle tariffe l. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'articolo 22 della legge 07.08.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perch ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni. Art. 53  Entrata in vigore (Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993) 1. Il presente regolamento ha efficacia dal primo di gennaio 1994 ed entra in vigore in seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 8 dello Statuto Comunale vigente. *********** INDICE CAPO I - Norme generali Art. 1 - Oggetto del Regolamento .. pag. 2 Art. 2 - Ambito di applicazione .. pag. 2 Art. 3 - Classificazione del Comune .. pag. 2 Art. 4 - Maggiorazione stagionale di tariffa.... pag. 2 CAPO II - Norme relative alla gestione Art. 5 - Gestione del servizio .. pag. 2 Art. 6 - Funzionario responsabile ... pag. 3 Art. 7 - Concessione del servizio .... pag. 3 Art. 8 - Corrispettivo del servizio ....... pag. 3 Art. 9 - Durarta della concessione .. pag. 4 Art. 10 - Conferimento della concessione .... pag. 4 Art. 11 - Decadenza dalla concessione ..... pag. 5 Art. 12 - Disciplina del servizio in cocessione ..... pag. 5 CAPO III Imposta comunale sulla pubblicit Art. 13 - Presupposto dellimposta ... pag. 6 Art. 14 - Soggetto passivo .... pag. 6 Art. 15 - Modalit di applicazione dellimposta ... pag. 6 Art. 16 - Pagamento dellimposta ..... pag. 7 Art. 17 - Rimborsi ..... pag. 7 Art. 18 - Pubblicit eseguita su fabbricati ed aree di propriet comunale .... pag. 7 Art. 19 - Obbligo della dichiarazione ... pag. 8 Art. 20 - Casi di omessa dichiarazione ..... pag. 8 Art. 21 - Rettifica ed accertamento dufficio .... pag. 9 Art. 22 - Tariffe .... pag. 9 Art. 23 - Pubblicit ordinaria .... pag. 9 Art. 24 - Pubblicit effettuata con veicoli ..... pag. 9 Art. 25 - Pubblicit effettuata con pannelli luminosi e proiezioni .... pag. 10 Art. 26 - Pubblicit varia ......... pag. 10 Art. 27 Riduzioni dimposta ... pag. 11 Art. 28 - Esenzioni dallimposta ....... pag. 11 Art. 29 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicit ..... pag. 12 Art. 30 - Limitazioni sulla pubblicit fonica ....... pag. 12 Art. 31 - Limiti alla pubblicit mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni ... pag. 12 CAPO IV Diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio Art. 32 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni .. pag. 13 Art. 33 - Soggetto passivo del diritto .... pag. 13 Art. 34 - Misura del diritto .... pag. 13 Art. 35 - Pagamento del diritto Recupero somme ..... pag. 13 Art. 36 - Riduzioni del diritto ....... pag. 14 Art. 37 - Esenzione del diritto .. pag. 14 Art. 38 - Modalit per le pubbliche affissioni ...... pag. 14 Art. 39 - Consegna del materiale da affiggere .. pag. 15 Art. 40 - Annullamento della commissione ...... pag. 15 CAPO V Disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni Art. 41 - Disposizioni generali ..... pag. 16 Art. 42 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari ... pag. 16 Art. 43 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni .. pag. 17 Art. 44 - Tipologia degli impianti ..... pag. 17 Art. 45 - Superficie degli impianti per le affissioni .. pag. 17 Art. 46 - Ripartizione della superficie e degli impianti .... pag. 17 CAPO VI Gestione contabile, contenzioso, sanzioni Art. 47 - Gestione contabile delle somme riscosse ... pag. 18 Art. 48 - Contenzioso .... pag. 18 Art. 49 - Sanzioni tributarie ed interessi ... pag. 18 Art. 50 - Sanzioni amministrative ..... pag. 19 CAPO VII - Norme finali Art. 51 - Rinvio ad altre disposizioni ....... pag. 19 Art. 52 - Pubblicit del regolamento e delle tariffe .. pag. 20 Art. 53 - Entrata in vigore ..... pag. 20     PAGE  PAGE 1  EMBED Word.Picture.8  *0  =  5 > Ѻ~~~slc^XQGhahEI6CJ hEI5CJ hEICJ hEI6hEI5mHsH ha5CJhahamHsH'hs;CJaJeh@mHr@sH'hRCJaJeh@mHr@sH'h~vCJaJeh@mHr@sH-hahaCJaJeh@mHr@sH hEI5CJ hEICJ$ hEICJhEI"jh.yCJ0UmHnHtHu hEICJ0*+,-./0Ew   R $a$%  < =   & F ^`$a$$a$gda$a$   5 R S    6 S T \ ] ^ $a$$ & F `a$$a$]L`L$a$> Q S  6 ? Q T ^ N2=OR$ ,5HL` ))***|0000056ݬݬݬݬݬݬ݇ hEI5CJhEImH sH hEI6mH sH  hEI6hahEI6 hEI5hEI5mHsH hEICJhEImHsHhEI6mHsHhahEI6mHsHhEI hEI5CJ hEICJhahEI6CJ hEI6CJ5&S)*NO & F `^ & F `$a$$ & Fa$$ & F `a$$a$2QR#$n & F  & F ` & F ^`$^a$^  ^ & F `$ a$-. ,KL^ _ ` " & F ` & F `$^a$^ & F `""$$%%'((()))))))**o**+ ^` & F ^`$^a$ & F L`  ^ & F `  ^+u+,,---..z0{0|0000o2p222c3d3#5$555  & F^`$^a$^^ ^`5555666A6^6_6778[9\9::::::; & F ^`  ^^  ^  & F^`$^a$6A6J6\6_6:::::.<_<h<z<}<B0B8BKBNBHIII.I0IoIpIJJJJJJLLM MMMMOMPMMMMOQR?R@RRRQST9Uƿ质hahEImHsH hEICJhEICJmHsHhahEI6mHsHhEI6CJmHsH hahEIhahEI6hEI6mHsHhEI5mHsHhEImHsHhEI hEI6hEI6mH sH  hEI57;;,<-<.<_<|<}<M=N=J>K>>>??@@=A>A B  ^  & F^`$^a$^ & F ^`  ^ B BB0BMBNBCC/E0EEEGGHHII0I$ &a$ ^`  ^  ^`^ & F ^`$^a$  ^0I1IJJJJJJ#L$LLLMMMMMOO4Q5QQQQR & &$ &a$$ &a$$a$ &R?R@RR#SQST8U9UUpVVVWWXYhYiY  %&<h`h$h^ha$$ & F L^`La$$a$<$ & F ^`a$$<a$ &$ &a$9UUNXOXlYYYYYY)];]M]_]a]b]^^_____bb-c.crcsccccccdddXfgkkkkkkmmppp qqvvvvxy%y&y|||~ִִ֩֩hahEImHsHhEI6mHsHhEIOJQJmHsH hEI6hEImHsHhahEI6mHsHhEI6mHsHhEI5mHsHhEImHsHhEIBiYjYkYlYYYYZZ \ \'](])];]a]b]G^H^______`` &$a$ &$ &a$`aabbccccddWfXfggiijj}k~kkkk % &$ &a$ &$ & F^`a$$a$kkmm[n\nnn$p%pppppqqJrKrssctdtvvvvv$ &a$$ &a$$a$$a$vvvv&wwvxxxxy%y&yDy{|}~$ & Fa$$ & F<^`a$<$ & F a$ &$ &a$˂σ-Aօ $ a$  $ ^ `a$$ <^ `a$< % $ %a$ $ a$ ˂օ߅zׇIJEGՍ֍͎̎*QRfqrvخخhEIOJQJmHsHhEImHsHhEI6mHsHhEI6mHsHhEI5mHsH hahEIhahEI6hahEI6mHsHhahEImHsHhEImHsH hEI6hEI<xyzׇֈIJ'E$ %a$$^a$ ^ V$$ V$a$ V$$a$$ & F %^`a$$ & F ^`a$EFGՍ֍͎̎  $  a$   Q$ Qa$ Q$a$ $ a$  %EF*QR`aߒbcdef  ^ l ^ $  a$$  a$   $a$Ztuvt=Y$ ,a$$ & Fa$ & F %^` <$ <a$$a$$ & Fa$ܚݚ^_ɞʞqrwxǣȣ$ g&a$ $ %(a$$a$ ,$ ,a$ɞAK]_`/12{ͪϪ 3 23mxNĶƶǶʺܺݺ޺ߺ#$tѿҿӿ!"] hEI6hEI6mHsHhahEI6mHsHhEImHsHhEI5mHsHhEI6mHsHhEIhEImHsHKA_`12ݧ{|}~ $g^g`a$ h$ ha$ h $a$ g$ ga$ %~ͪΪϪ 34mn3  ^ $<^a$ _^q<^qx$a$$ R&a$$ a$ ,$ ,a$ , J&ij8lmxyMNƶ$ &a$ & %$ & Fa$ & F %^`$a$ d^d^ƶǶ{޺ߺ5$a$ $ & F`a$  & F`$ a$$ a$ $a$$ & F ^`a$$^a$ &ھ۾rstӿԿ!"6]  & F (   F&&$  F&&a$   F&&$ a$$ a$  %$a$ $ a$]^JKLMP  ^ %&  $  a$ ~# ~#$a$ $ F&&a$]^M '),nqABPhj`de ѺѲѩѺhahEImHsHhEIOJQJmHsHhEI6mHsHhEImHsHhahEI6mHsHhEI56mHsHhEI6mHsH hEI6hEI5mHsHhEImHsHhEIhEIOJQJmHsH9 )*!"pq $ a$  $a$  $  a$$ & Fa$LM !MNOPhij_`de   %J&$ J&a$  %  ^ $O^Oa$ J&$a$ %e $ %#a$ $ %#a$ $ %a$ c$ ca$ c$a$  %# $ %#a$XABiL8 T9|-|  &%#x $ %#a$Bi Smu "$%&hgWj9ǣ~8t;jAը2fQn 1iiqs(|я~DuO~ß,̜˿ůG~~J@~¨|?<&f=vϼRRGݏ&?EJ?_/E7%wݏg~7momQ|QHٚ7xL@~S~3y~_F[e"-F^_z֜$!cEr=}F>u_'۱#?/~h F+Z`E|J4xQ5$tB /kPD`E4Ib'I6\+z5Ã^= 4~/P׷H~ǃa}Ⱦ} F"A&Ioң;K:1F,4=a5azTjر%9&8oFTo"   dxd&I,XЋ0 @- 4@qU+8xtr o{w}c aV!D)&ɐ o\ S~͎a f(5 XD0!I }U7)s~rXԬRJ6_`b}VGͲ I1 88E0C~C $4kA3$.^WU,$~Gϼoư?cgh]3m2hH iY`)#(F[96O0L(LP@/ĕVz5hyj =|,ѪEz ZHQkO<+OF%UV&0 Oq,IY\׺<+Nq`BavW {W?p7ίl6Ae$Lu&X?" }5\b|T0٧= 'p g,YŅ@|/" y1s^xz2+sMТ ]ӓ~v ߶N:þkg0 C kE=LX鑨>-/8CpӹSΉnQ={.A N &X ec E4&bϫySJH5q 5ť {WG 7`Fqzh`>=Vu©Bp ~'h%ưDfg=fgWcBI4WYT ue^߽/6^H^Ϡ)>-a+ p8o3=2NJM`$Z X0, о!u!,ẁGD2 FW0yZ=@  sj&W ָE&yxwD$41em߮;rӷ=ogW%D g?4+댔 DZ@m#D'w;4jէkyZHQ $ȵGX,#kF9ص!2W3+<-x|K-f =ˇ{0;þ.$\e'ZRm򃤑BrzԐIPvzw34xp{  dp6 c^dLJ?8%Ww9lU@N^e[3&0ȅd$!B9}{>{Kvo:; ?ܕE &䍑8DC2n&8mo 38t;F>h5UH;ov*8C>$n1.D6$Ĉj `"Ǩ'{:F]& VAq9^$͢*Hgr ]U.`@$l@ XJֿG>E; F {3a4hh`B$CQ$7ɌeDxGSL3jW<r J XEE,hp*$,^`!9߁zVO'Yx,ϼva31pY=-V`B^2 GY8Ccxv=g:]kBV5YR"~$@01>5C}ȈYAcV(( f(w2-k 31pGErX~!H`֠8)XՖa9n„p]H f҄_&+FP*J --RfgaOG;͇!DZ z,vDÏ[upG\ʁA+h ,<",ƒ, j(zσc azİ XHbpȁ4,1,03E5>l`\9{Udc"0`x%e! ;eؗcsv?FD QlaC!Y[$#ˆc88usp$(RC9Cf5@@S:酴ԲhjjོMV0!9NJ7me;«O!JGf`X,oWB'$,z?I! (ʹ"a已9ɷ#4Ey7Sj>o ;nfY$IC(2R)xRGM@hR @ISgZ8\7[z#4n*NMMF PK$G<Ƶ_ V<ףCش"Ы<1qV擃V &r BX[3BT^6~#,cyD"͊.,[pU=MSsbEJ+h9xɌ0hw S6>0tVxf(e]h^j!!8 MX^š64>BaIJj |Nu_c_7\"@xь{4…Miճ㌮Q3 z-8E*yKLX5UCxFctCjf6$^\*OHхuY ̢H#? Űz rd ~yȖ$(\P#?5VRK!X"n25a4Iq0R`Cƾڥf`ܕ>RpDđXS*8ygѪHw\YKC8''S}1)(yŻRE^^"4ZgUUq*bT 4=e6lO$,o!ձ)H4C 3JZ⚤إ-4=:qqG0<YA|'4G)b͜ ij =hp4CfRcp- )Ame(f=ivfb"neщnV|$팍1w?eK7>\Zy˷V\Ԭ^CC?H?~= jRMPubG1c 6JNs$W*ycIŵfuqIR\ɓj0Dy@cK@Y0H,chXR"q/c̱sj$#'١KVG`a%=e?D%{5L2{,igY,¥~#IApBIT|`nQIs}ť, zpٝgwݽ_w,m& \>]%}_ u?&:abfeQe$RnW̬"1#E X˚Lu=\yQ~AʖZ-}NE>6 0 d E5d %VXe4M 3n_dgH)@0 /69bI))I-znYsU9<::vw)=u`={j=pXܼvZhŋ ϧ ؓ3#׸^+qɢj T±k}~MdhzqT6&ZdPK3o]=.Q|-|~&ykPFʹ (/3U{!pB*BD>V3N-Wc5andHnZ0ɞ Ik#Ö%GyKR $J ͊۞$yč2\`") S + 3na8d4OFrԸnN~;lڱ#}4?R}qgɅ=g ^qyO̘qBn£5)r/>ao⣍I$v  0J- {aVdCdz=w<śb%8MjGSPuLu~0ICcVY$y9ơ_QCӰD@g3mNXɴ_;alD'fd͚$=aE)k$Y%+6gͼyy AK'N0cJIB/ E}ZV; 7/W|mpMˡ8"vZ: uv̄Y22$GE:gY6{hi9vpui-τW]v"iɓcyYq ~Jji,$S7 )WܷhYOf ,ŢX߄8K3j S_ӫkZu ݥd8?+#{{|SZҌTF&JiQ?|Vgt쿌sYӏ&@B~ t$Ķz>lAq )`N޵oSdp}j\åӠ`}S xQ-R­Zyvgf?$qڴ^~2fWWtxK۞U&:h×9nOS|$IS|gFDmeA3vgeMи#1 7{GvK\2 s=Zm4)Vsu8-'g:3iݼ}W8]}MVy} 6ttƵɹs'Yxesb.Lݼ$37}v^f➜7/Y x0^nUz0;C}>#H,O?4,ezɦz#1fJՀ(1w`,Hzg.\?kQRLϦNݼ{[nV٣*J,76;9OxC;ʻ떔-ߤkx z65xGuz<^itjqOk76 M?M o}2f^5ޗ=$^YiR 59|< ?% Tô=a-5Oݻd1ۚj;UMOhçy\fga\,Bb@*U$mU1dM͙w>LؼswAXFgj.zX-8VZ Aic, .j+W9y褡L~Ѯ˟,'b>K8uRN^ޱu!Ƀ$%%q## ˮG ?ek>m͊YTzز!9.յfBf2ߌͿ _Nr槡/YU}'O[^(-8u5",q~kO *{:IcR\/YI.0%$ /hS1Mא_cgaߕڊnxp وaxb$BA#-Z%K2"ь7qmd$q$k1Cy"ASםNnL ͔ߏ O̫ox\}†Ga>#s?L 7#uGJ uikԠ2VlojZxӉBh'y/l5 ;nDMw ;TS5/O_:',#rO|>sթI5E7 %i, Db[(%-mJ18BIdrp8;y΂LEŪE$kU3ΰwut>mۯLzD^cJ: 4vGFG絬\6-tjӿ9L}üW\rtë n]5q~c}ү%T~6d}7t'qI _5D9z|5##:we䢬O _N>nEIXXƱu Os A:莨 7VdG7fO\7;gʪJ_QlxЧ^-yɞ$( O 8̭MqXE/!$ g; ǒ|Ä/'E@Èr(4L ZXm!4f2JÚ ǵ-ΕԜ(y`v-K9):'%}˺Շ?Vp] @c`cx ]SZ&>(,:|};undbxhB"^=4_&yQ&̽+&;ě!dm|@Ҟ3ΰ?z;GY҆icM{ք\6ztH@DrA&2{+Sb%bE޺t)go:§ۋmWGB&F!1Yj蜻7KN? {8y\IűҖgVxfhZx?rxF %FY+_Y_ kc%[ȩ 6~0f~VЂҲ^˾Zt`f$t)X(BXGAo{C NXQ6o)rFj+4ΰa}ZsȕPRi/p K4q2%ndpނgQvpB$hyc^Y|Ьlv[gyډ5gdږ`ߺ9\vcۍo\775/9euTXsj}i^DmrAؓY"?7!,tImݻ޼9g̹֮;wSKN;1NI!9+–9SPuSXVC%dA|W#VFMX8XGNȓa xdľUoʓo8_ߦW;4 vz)Ars߉0ZkڟwpusN8m+ǷߙqhٮǞ9ɚx}cΙY2lZ+/yVS\y9K}tԅɽlrf\rɱƏ=}YWZq&=ZQu⅜s"rf︲qkNW|j݉vZ?=.@aɓmh# C & jh+m.W0.~,3컧7kg0 W3s" $lGax3x8$eV6lrL3&r VGLigau}c2ĹwIɊ\{Z.2_`{i$CuvђKWmےkGށM̿_X5gsw^vWvݾs ]MkǴ"f̙{T7|b:xj a&{E$8L) ki"FPA#*ǵgغm;Vۘ}=a]hfz`j۷/?~`Q~䢱 x MI]Vc{ޔ'{f30`WzI˴AWǕK;wcwo[uڋn<8q'-"z1,(XFq*]x^ L v rn pڞf9EO]3k q$iI Ϸ}c@4 H,Ϭ߹51}Gڂ ?t玜sqm1 3=~-- D)Txv %@HòH׹{; ǒa$Z@P6VI18/{@%M7:7qYڭ# lzzKϯ߷&kaj njy8 ڑTc5hRd,58 UlUb´v qN2=+yqf7nq>Qe*OeD "/b,i&iA_m*,v7dEO+w|:/00ѡ;*MIUZ8/0:7+q R$mm&#Wc1F5!#A [ *c;[*ou>;zpƺ eV^Z{糏;qp鞝/ڹu˹3(J :JY9*k|wQ8+ ģC3W2f(K^Zhq+Vg]zTV|'M}UR+6l=9Ni<} 7Eɳ:H]<>Sq#`ti`@47yTXI:oڄkQi\łEjTVAFvMi+,/w̖ҽN_0{nƝo;ݯmBf3ݢ[p_ʡ7AV"{A;N Z4JXAW=56 1=9g~sTU.>cA ml +up ka!]3+=j zՂ&+9b{(5Jz9%X+kmr'ڝ:RwջrR2$,\2ruWVYCk,<%b;<hzM2Zp{8IE@_E`9D I3Q ;"_b$v>V5VROq9rJ#?)\}=%ȱ; ݧ}24<6g7U$ _a/ݬW&ٺY&`q0+H1 zEE: &UFр:bIAF.h|ZOh],^(@}g^^J[*mou`ũuW]m;Ӯ9PA[T2Pqyaa%,CVu ܺuo|v斈tg> S|nZA<Gљ]7^?otY `q_L^Y5NwO=Z=kA4M,@ç,g$~ )l6U4t6=}VqM2,ʟwhɱ;n_|b#+O]q` 97[QT;m i0Y"mxx%C*M+QKA%[ErQIPDK ^Ž2(e[Qq0 R2qѷ-1Lc3n= !m4蓗3  aMZ "R$a"r hE^؊xDdVMt5d+KYx׶3O^r܂ W*Ob]yW7ɟcoCs%>gn3j^" _G?W.i##LRN) S>SRb5 m=ʝ'ެhT1p^ uH0X7d祬4>uFK8`-5EN2nWtȃ[G ڹ9tv=[lhIjFR/K`1[#R|AG5B8~B\:tAl?_xe4xۖmxT?zVj $nPɿUesJJ܂_]WR=PO^!/ЧAQ-6rcqc3gcma`SKD ԷTٿ`ڬsVmtxO24wEӾf.T#| pZ zږ}DgL"ky9qOS?O _{aO&_trϬ[~f_;ל5wr@pBoœm1z%,֩Ж )b$'R\ŝttfCX 5z>2;܍.ѱwn yW\[i@<gmU3S-zc j퀬ƒo&DFf:h:6!1INY/ ja0Jc(bey3ݷ𢅑8&"o+a4v"EIq5'fćώ?ztv^47k-.]ㅩlp?@B/ A(v(#wң/iɟN1>ONq]wò=+-RpCoʎ7˵/@E5PʕAGgIBqGŃ$Xh@fǐI>m.ahW$1RԵ;V^t"NG/ئqR9癵+7WU[-(Zo})3ԼlTs59LF.ܤH`(˴ZG;/YjԀ,W$8g2@QNDN&EaL3!I% _$.^g/Cd2ZVj?$:b%)%n'[HJ5+k-Wo̩xO{5iNs3{$tyCU`ENoxh][N\]1rZknOmk?H=XP]v%:+(\jm >ܘ@~6{kK%$t>% U(؆4GPB/-EHu3]P,9qRk6X4£SyG7nq,́Мeٜӛ_?;7^=rQIj~+v 5$tjD#kflbRDqI_B 0?7jc%maCT7U)l* i%YVŶ/$Z(pMX}*!I bYZęyض27ZN". !K,`׃"=6Iգ{l[zɾC;v\[cW۽m±Qg6f;8LNNI9 is@ >Z15|DDP1s,pbOB#T71uj]cSTn -~i-f#KcfQuQTo|eD 6À1[I p!/H|6CyEU?{y%Fx FD>Ԕ`ݔ(CiRpG\UXFФ:AEJJU˫r$'-4byY]SHo1uj{yUͥ2֦u8ʡU'.=71'oo1?艟Ot?w&z~d .K|#?;H悳KW4x0X`?27y"?"G_2@`CW'yANi0& M~9oMË_^mq}_^\ u0-#sʯЭɤGarS)/2?6`Pc, Y괠gum-C No.+{BVFgғ'O\QQr Ea\Ȣ<֮g:5{Ev~^;!߽>k9Qln Zn6ffłoG3] o0iڰĞmF#ky*Z=Ǒ/A mplV`йqf1ѯ589eyyVD**ͱfdymh$יrrndIY|j@M{;ΖNuܕI)3iӥm[.m~zwٝwݸ[ bC9+ ():zv_PLL#=چbJVwx",+GXU:cՔY&G Lu_Ҧvh1ܭU&0!(JѬ(;v*W;vQ=1i9:uz\`&&^* ˪ꍺ~π@ _c;i>+ x #r(hD Y"ѬD^1[K9wo<2OFKYm٠s9P1w@k"ýB'xyzϜ6}̧<\L KIwuut:ecgscD8 7y ;dX+*F$)Qd`lTh\Frc 9mJZ%ÔZ$;ޓY!8"o KdT#d} yx ċC;ˣ)ѶVըh fEAm ]Z| ;vٙ։E'v_ڑ{yn]66U^%@W:4g)Ӝ/\6ic`JiaLymEV9sc"^˳,8'#R5{wW;33^%.> tpbj{v@#pb5>3c- Uf xsz2r,o[wXwXo=kwtL3 <2fAyx$k&nB|a̳:j⦎up >wXm!opu{_$?tg8#pXdX^J|lSJ`9] fȯih9>-~a]c'{4'|t0Ƀp ~q.%i/AI=Ɨ͘C|VvmA70E^@bs&LjO44JՇ$Z3܈hv㽓~>|F<~qo[@u½֛ KwBtۉ̒ %Y-f,ff,f8[8ДIˢT:wS.a94C0 1R6l Rik*/. @JeK9흁39sSX3Bs/9vHΣ8oqg%[;o

=jLY#>DRS:N. cX[ѳ.h!B j,. .,jK?jإL; Ac(#{'˛5y1/ 4 X؋Z9q<004yͫ0y'vO/ (ppWs26Ӹ-+%أ|?Q]X6LYS衑wJž1YHZƄ'dO cDOM7T{XGC21$%7o']U1]M&R"*2!CsgIlrR|bo)J| hd h)jjjokcdxe :V YIhHl G&cȲ9z:i~ %4^gōwMyU懷紝Ρ-MXjrS_&$ 4X"eN0d d9L^.-=3|h蘴wq`vɔ2ݗזHJ? L5ex{[=M(sʒ6Hp/k]]>LjJHZܦ!C6D42$HzU<{ Y Y"w66fhQ>>ILFYYOAJ[P@~Q>1,Sں1P0}c2Бl^g^4!(\7wa,<0B;DͪYDIl=/L>{lǠv>?Qg|zVO̍su"lòܛS*C |GKRB<*"$㑑 -['@%W 0X*H|,%̿YhYman:X۴",ՂKK?׻mfuO['_!":O)t$8vuS>J. 1oy@#f?jZIaFJrYG!J9R2dd,Oץ1 ۪zc}㡌=pE*l,Ң;~yZp)ݕܹ/)3 4N4ׄ4tM}v6N zm"埫^T/I ;u|O$-JܖV)*vUjqTQ_Opx0gru y25mZzk&=53=.C~Ãv#6k'*ʥ;rG V͏F[է '3__i)׍>n <(K.ʵ qIo-j4Ors SU统K`"@%C.ίedD|33`Ul4a=D9F0yVϯKEDRJ2_*L+SU֗J+%0'P.m]V0]fMs22c0t=5C Ω/<ddGa?##@c-4Ϭ?qJy{" Q^cjX$BB_c{ofq\ɳ鉝vp`,XSeÀ~c$$SiQWƭ/ fagI$9ƤA!o|y.aԗ,;9"/;ZNg]{\_ۚ10t=I?h# 0dq8&`{Dzm.ϸZhN몍)wZZu=ddl34Ш{X&GvG$㡥0 at(Enm.)[wLs}ScS%t I;Y[#cb:2_Yhd'#9CX!YhEM|A@]Qw~g΢u׼(gx *6R4)XէZW'YI7OﺊV΢$\SQztXf\zZlH#mRnBa|D|PtŅ< LZT@hZBt\v|loJoR͛Zj\يrH Phȑh}xk܈љQ%N,]-yee5g' x, PZ%fxC^JzJ^hm̊׶'ãhn5$c3P}r]bߜu\ c^sfAw3)z9vjaG`vFf_ ZP&&FcPz9p{`dn%-eoNme00t#Gx՜a9G:˜r.TT ds63.1ln{'ҟ^ʌ:8!M?~`d5u2:{$,fY* 11ޫ4LH.N+imRYVbuRb[|DGhPDtMǪJxk0v T纉dJLJ΄A93 Ð΢bOP{lHU f )LTxn%O C[`onMv "o"D@xQ}c("*C treasxxFnH_9^H Gy2]ߦ]sONKOE =zbodfs?H8eUGץ'yi])ȫd1j`ˑ郩ͦFcMM~yl&?:_\ar?}#9=cqQѝiQqiY>vN&r7S;_[}!CjR&lG#\[GzR+IjFz=cGKV3<"Ln k}ƭR5~T3*Xh]#Ʃ#-,Bhg;~İ` ,:ice$oDnL{Rce*Rml^ ֻUgOvH^ihX3h1Xk_Q(Rϕwت[ԛ`\ߨ7^l0uJHTVgZ[B\DcUK ٣-^/{3o\;''SL2.Nast1 ௰ ¤AUʦ\5}_̐€d'RE-J~"UְQXh&hl=EB]RQjg*UxQNgO}S4<-.'s2o ,R]Du"TL곒{_6Fx>6 -yfW4^ gܣ3ݯ98SF&!ik*иiI&>+S3QŻ=PvB\WKrlhF.9wq c0 Qeӭ]y/KC#"L5-}oH= Yq7UrusjfT[$'*'_*UN0;M/0^kV{n1ۢ2\X0]bQԎ8ݒo=גFn'iZ=d4_fUBo[Fvw[]bF!F/b9]/ ?z0AG5!|;C_Ea>|_}d( b85$Q&[^,^M\}Z=bo*Jo'-w?nPhќudg\{CF]O+W)a9Q));HDA8fwLdg?_dHJ&f$ajaWTzSTڔ 2Ca{ Tv Ѕp1jE( T875C+ Hl3l2IEC:əb/ }8l[0ƥ2y֣(}oFx)GH@6_Qf-ܣܞ pϥ%6z>n4ܥ쬞g.vzZ*n6u/my>RxjmYt2մ,c6&',5K\K⺠Owxļ?kփ믜M]"DE&;鑍zRuk]n?ۛF7 YvV3zÓ&k UAYQ ASw VsS:^ drR[ eCF| ׷ǗW_jPLhr#e D kU?LuJKr˞UqVґU3HBT#u.墍 R[ jԴhXC+##S#[[kyeU)eY%]I cY)EnY%^-})msyE^5]~'2J:f" w͞)'T%/ZvϥYgY<Ӯ Pvj (06_wh M{X7t!.7|^^C[}CC,6bsİ02:F#r u\hx']z v r6A Lt F8;ZQєJj |vM!O|hR2)R))J_(|"00i% 3Ec2 f|B&]]Sm-tu"qFڃf ]f=VsfOb:[:*>S,2}S7ѠSc=J&!H!U#3_~ C\/TJ=0Å}P8ys`E 1Z97:P dAWυ, h%S8A:Z{N|pqU{`Sٿl"l̅Z f_ǚ%˻[}.+H|sOBDfb*gB2@o-p<}ѕlXuUb;r_fT9'E7D'Nvu JInmkLLMJOmpmLj\q|:Z$l~cc)PSu>=z%&ϓkZ٘%g$6xE(:%s&Ls dtڏaT3 e##B=,2rp>=} G',`/ SCsJCmUD~CE[ڼ*!*~O]隒s}+vU'k_;k(LHIˈikASY+'M:X|qQuiYMnn@g烅87(',k, RI K&y/j TR(\j]luYd2 <.o 6E2UcPJ=vkj]5FD ;t&&anl_GCiØo vk~e|E^ yRf:y k#6۝l8oEynK5LJ GEFteeFؘ~BvgaYgC8WcmCI=.YOD;|o M/STG<'-:<zB㧒BCB#S}{d8 {: G:?MY,k+\+ HL&65;O,ڪ}EM˨pKiUԳ `7MA%0xfpXia؟iF3 äXUgs Dt+:89!x锎=$(Gl2:#N;O$m,ʏz虙SR\,}zEJUjug!fY9e1A@gptS<',w:WhQ~k~.O=!ͩfGmu*5Vm+Gt+㕣=nHxy1pDcC~u:F%!Y[%b#:[ǹPuuNю])1Xn1>r0*wjso#l R1 t v{.O/yRdeHqZ p?9{RKS, f|8Є%Utz[ȊIˇG8Hۘ H~al&%+Ր?PfXh8V8WgT>ԡWmߗ:[bY5\Җ*:%1TCC%=8}c`,-ꎢG>AFFj B}AZeLDpkC&p (QEFE1 /ư? c}c0^} 7arYsstK|mø lNTL&ЉHF.%d)$d:,2EM 9[e2HRv{"r\*MrOD{aMFԤ)<(`݆7ԭz-588=eN\$={_Hƻy:=\i/1ؚ^Н74kx_}[S:ϣ%/P!I*%~Ak.1\"mZ1yy`,x9+w0|87$,wah$\qjj=.zɜr4s@YꈒaYo[Z?X|25bz4O#Nb'89?\ V8<[lhU{tt0C:YîvTiI#fP?z2PfC&qTOЮACb%*|t‚9&r9<da1pRʅ3 PI]# HV^TPqt oe&,Q`oxtΉzkX [:ǍL&Z+?${?{"&{آ16 ?*?RfJcee}/hGWڲjfHd&[И:z}H;o\2qr/Nߠ5]smr| >_4;*ߺ.(_*GJ/o׼``|;L l2ׄɄ聐T5oSiG/򪉊V23=貖}!8i2H8ޤP(# ɂ⏄VB.i早AF₷ 6 sz*!^I]Σ~!v>v\b+;**_mݨ eg'gۋ SdJt,}ς Gppxd>ݔ .a|rOJQnf|*hA&{Fz [w1/}-s}߹4$i cDDWf7D?MI(O/|j:#UCa0'Aiyj+VF_ɽS)fp'8]ݜa2ʺ>af8!KEAJU:H@#aK1H| î2b02tCBIvIbdy3/$s0MAc3uUOt)ǽ &a5.*G_wj>Eяeq}($ı۝};JE#;Kg87O1 1Y c } X` Na#q3XD4!*޳ӶѾqoF`t1ohi4Y6gP>8_;^7Y68V0ѰpP=0u_QO3,ﴗ6 ry,=߫k~OXL'ܖ5v)xցxvv̽#N`k2pG4 ok(,NLK{3?8Q`4ady%tʠ g6vcZSꓭzқLNh'Q;X9e#*8ACNpJcclM]ŭN6>Jp:9"hD=?$9 a4Nv5vĠ, @1V*auWMIMQcOd?lDM~9 M n)M>)'"*ZVFVj2ʪjڦ ƦZ: ڦjNOeEccc|\LtZJg,3jl sh, zAS44"DC<, 芍n]%`A4%=¸tP,ŖTl*:B}UZY26B@$bO<3ix c#vOðKp\?$T6x)>,=/ZZO]?VS_I~^X?ŀjߧ)d$!BE\:dngwfKǸݓ3cL`t,!8JhQ=? W\^:7~Nf1P. *CH{JPDgN&l$ 0qn3IUQ _`Bx\RoDBx& :e3n/;0s]õcuV=J=f#1SAuA&*yF7TGbyC::dPIhς!$::n2xGĦb(D }hd^Qቦ>]_ԚK R5k6M6ۤ:L5x ׫ hHIIz3,88B9aL,)d?+7߃aT&zػ` A!у%"ܧ.ˈjD͔GEGE p KY<ѓr4 Mw)IK[Ë; VNqj7ClJfus Jw`)v4;UU5[^N<͹u^),tBCA,FSxvt:.cЊ2'M pAɇ` nhŀGFPix"@3eU-5ޗ7O՘L,39-Vz:9VZi{7-O? 舊+10-SuSSiޟ?~/Jߺg]lMqGfV)b"i- j6<appb 2ZzZ\Z]_񲯮}7il> ,nA~v`{$z,gBs ֟w/-Fe2fp`zK,S QhdXfcxIJ! <9#H@(` ЌŻG2$z1FAyvQF.7FCrS3 -#r;o^LVHVJLې% =՚t8i[ PkWmN!ò΁%TMlܑW14V>>K)nI=Բ3HTh m-q2&HD&id68!8G!Ҏhdr)]\㸤>U\{ldJj@|ŭ4|G̸hxkY*#pBaS) :Uc d_Jaoż ھ[_{Z]}g7BFm( 2E@I $( ϔ7XZԢ<4se@xDwDpeU_}!lmj)ne]k'~iO:2hɮNOpyŒI6פ7;V{4z.Q~YfZr~|NVi +_iG7 %哃Z.jutDX56Ơ)EeC..MH0dLn|%eqBo,bZ'hXmM\zBȢ$UgJ$ TO7M&Ai&,OKg~=B1ϭ}P9c0ޮFWkWf"}ʂ=<4@òJI))ҟgSa {\ m!n&m])>=.})u]>bZ"rMԄeTGŃ2SL'@)wԧk8HJH` !Jx+d7-4'&XT ƨ<2q9ȯyxTPR_xy>Q_@Sa1au=͝3$9һ$6 -㝩;ǰ%9x2YN"1)e:c& Wc{dS|KӘڢWkSa~QBZ#o&It$zvBa aL6E0Ƣ㨐{Ja1,@Hc))x(>^jЙЛlpiPpאא,, 4ȟ=wd$7ob;7ìt֫\>Qݔ4TӺҩ1.-ws OG//A|`xW [V{;^oNu\Vhk IivQioS" I; fyͧ)v?X|s5;¾I텡{#[e *UX[|XV}.f[Jd4Ƿ;/?'l%+!> ۑZ|mMf78P]s0BC7+;5G6Ⱥ_zauԙ}FY`O1 $c JL V"MYP2ً-_7k|1 αgNwxe ] 3:Ou?st[ˡ\ۏ92jvtľ:oUۙ+B*"ӘXQ0 6peGEJ-6ׇg'?(ոPZXvƯQ_уQ0RAq|aSL9oSZxȱk;=>6##/zz{Yl^Jb@Q &;ACcV+WbYm|}mB }ֹjfoux&vW4sMap}dg%ݝӡ|G|^rxrcF&*L xLn>l2uxYc_z[4nxָ5"*< V9Y/Vm\xI&X8?up>}d鱡6O ;[=1EN fkҘI0FI@,jz, ٙͦXH}qzG&#sZZ~vf[g3!,Bm)q3"YNqf^^-?K~/9TMaB Ј_N$[9-UCo\?_yPy%gkyZpScYk=Z/͵9s&G7<ܴi5^Ǒwoݻa]=}NZj[W̻*,nW ]y\ S}7O$t{Vu٢]W;G|_߻vK^{ǯ. ~B&+唘7)Q2!@E{j*S3oL^ '@>2`L<1;z L7ߖjO^fx!)eQ~2n{!߲'nEގm<'Tw$~z ۍ=אE) уG^^Lq!+瘼) $h;U2J4Ha2x{m:y|]=rZ;ەvNi 0ڴ#? :s*d՜7'F6ހKzUHn29 8~)Zo}馎sg]BmH;\_zn\CQåCg=߭kr )7]vq~Ľ.ldYV:oAkkO;>i2(s3U^E{=:raO_M`Ao W:^m@4)輎G<bԼcէY>Q9N[^%! _2͞3 V 1|>R/rҾ45]|D_)SoFͽ԰${9Υ, 1Mǰ rZ[A9./7)!G*dLGG win3^h]knt3q֌77X8#/ӳbO̍B+ i 1^|Fj"]  1*ye$]]qᑚ:z>;v(-ӱtժW-YfVIXy鑺c~nnQnQ9J}_6)CUG)bzVḬs$րQL% ,SrF1 MҴueQj[]'m[o{P3=jtޤ[2nvڮz~{,Am+_f0TMÑ-S]Koya;Ŵʠ+={xCzSf]LZivdzQy*|+$d8Qp 6$6n΋EFo2]}ϣbYZ9YZw %i SBUr hI9|Iƾz?׈ZeˮW%U]wqpvKcd!,5{% y5o¥vlWXTn `"@+&O\0|VlpbaU).w[^< ?u#o~~ˌuOhD<$Ag)ɘM0}|Z}q^ʼnx )R!T66jM[GP`,gi$'"ڶv[}5O=sv-Ǝ6:.]`b~I"3(-,-N&R}^^/{' !A\Tq?ٜphG5jwE_un)Bw@8r@r,$bEGTO`CMץ.g|\##jp9L wY LM?-JӜےz~yۗz5jQq )L|>.m}})VsMfp~fGRl3b3cc0G{هx9nBS۞$WTȧ^R1ǎBc >]a_iq41.3v_ehL}γ<7tomgi >ˣԞFbQ;%&>|4de$ͧJ&6io5vO/+ bk>sNQ7\y;257bV螐,E@(DTulZfQu"\3wlq߲Tq7P(ޭ?% {g_[1ΕSwl")oHX:Uc M9g:ѩOs%Kn޻gÿΧKK΁v/:[ Rwܵh\Oь۝uYFy[k]𥄜Y7 nF*WGf}U$\*@H Tdc~:5JJCNLk9DM,C;?712≼VSE^۽]ٗ \&T!8 oބLaVoƀ7aZ(A1 ?auDF478_r^~K_䐙&E9)iJI"`( Q2&0ACޭq pW}IeElذK3StEi igŴ0 rxD-%G${n Ihx5EvF jXy^VqUX\ze@W.J>W+6, raYIq:vvFWӬpN(aV.y=pW?1 W,fX%JAFm׻YYvܴnZk|i|~JȲKSO[fz(6Nu`GQf顦a[Wl31浟hbmљ|0w OI0(@IbX,  h4^N=UxqU?*P*HRB N4;hiYwtt(&Z˒4=bQ=\ywt/6y7s[k:}vƔ/彜zo(BBtA15v058V QGTisMY*Jތao"xJHX)`$JF-Pzܬ&Q#nzk[&5iw}wt6Vfǜ3bw?XM|b9w31 O EB-, K ^HHx O6u2p:[_OOYxh☓ 1i]wkr_|o:$8.ۣүHx$-65yU/[})dr$b%%̟<_jj(WƚcIFFb9wF hF&@[4qc x?Xsy֍gOeV/OܞRh&(}f?-'[-!1^= d͏n(ꮌJ疍ZG]#=fdIu?3\gɲc2