Contributi regionale per canone affitto

La Regione Veneto, con Delibera di Giunta Regionale nr. 1317 del 16/08/2017 ha mette a disposizione dei contributi per il sostegno delle famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà per il pagamento dei canone d'affitto. Anno 2017.

Cos’è?

Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo monoparentale, viene concesso, in un’unica soluzione, per i canoni di locazione (per abitazioni non di lusso, rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali), sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 2017. Il contributo sarà oggetto di valutazione da parte delle singole amministrazioni comunali che dovranno richiedere la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere.

Requisiti di ammissione

  • Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
  • Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
  • Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
  • nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

Priorità tra gli aventi diritto

  • Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
  • Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo

Il richiedente, entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 deve compilare ed inviare al Comune di residenza la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX ART. 5 DELLA L.R. N. 29/2012” completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante), allegando:

  • copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
  • ISEE in corso di validità;
  • i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
  • certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
  • certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
  • documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
  • documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione;
  • contratto di locazione;
  • documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
  • autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
  • autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
  • in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000.